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Con la presente intendiamo fornire una prima indicazione delle misure contenute nel D.L. “CURA ITALIA approvato dal Governo il 16/03/2020. Tuttavia quanto riportato può essere oggetto di modifica o integrazione in quanto il D.L. in questione non risulta ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
Principali Misure del Decreto Legge “CURA ITALIA” del 16 marzo 2020· SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEL 16.03.2020
È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria del 16.03.2020.
Tutti i versamenti del 16 marzo sospesi sono rinviati per i contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro i versamenti sono rinviati al 20.03.2020.
Tutti i versamenti del 16 marzo sospesi sono rinviati per i contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro i versamenti sono rinviati al 20.03.2020.
Il decreto sembra prevedere un differimento più ampio indipendentemente dal fatturato per quei soggetti che svolgono attività che il decreto individua come maggiormente colpite. Tali attività tuttavia non sono ancora chiaramente individuate.
· SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI COMPRESI DAL 08.03.2020 AL 31.03.20
Per i soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro sospesi tutti gli altri versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, versamenti iva, addizionali irpef scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31.05.2020. È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
· SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI
Sono sospesi gli ulteriori adempimenti fiscali, diversi dai versamenti con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli stessi andranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
· SOSPENSIONE TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI
Sono sospesi per tutti i contribuenti, i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
1. cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
2. avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
3. avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
4. atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
I. la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
II. la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le notifiche di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.· CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E CONGEDI PER LAVORATORI
Per tutte le aziende, anche quelle escluse dagli ammortizzatori sociali con meno di 5 dipendenti, sarà possibile accedere agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione ecc.). Le modalità di tale richiesta saranno comunicate nel Decreto e nelle successive Circolari esplicative Inps, quindi occorrerà ancora del tempo ma dalle anticipazioni è chiaro che questa nuova modalità di cassa integrazione sarà retrodatata. Consigliamo nel frattempo ai datori di lavoro di favorire la fruizione di Ferie e Congedi Ordinari.
A breve uscirà anche la possibilità di un nuovo congedo parentale pagato al 50% per genitori con figli fino a 12 anni dalla durata di 15 giorni, inoltre verranno aumentati i permessi legge 104/92 di ulteriori 12 giornate mensili per chi assiste una persona con handicap per i mesi di marzo e aprile.· INDENNITÀ AUTONOMI, PROFESSIONISTI, CO.CO.CO., LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
È riconosciuta un’indennità di 600 euro a marzo per oltre 4,8 milioni di autonomi, che potrà essere prorogata in un successivo decreto e vale circa 3 miliardi. Interessa liberi professionisti titolari di partita Iva (attiva al 23 febbraio), co.co.co iscritti alla gestione separata, autonomi delle gestioni speciali Ago, imprenditori iscritti alle gestioni INPS commercianti e/o artigiani, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (senza lavoro dal 1° gennaio 2019), operai agricoli a tempo determinato (con 50 giornate lavorate nel 2019) e lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni e redditi entro 50mila euro). Per poter usufruire del bonus questi soggetti non devono essere titolare di pensione o essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per accedere all’indennità sarà necessario presentare apposita Domanda sul sito INPS (seguirà successiva comunicazione per le relative modalità).
Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro dell’Economia a tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.· MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La sospensione va richiesta via PEC alla banca.
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.· MUTUI PRIMA CASA
Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l’ISEE.
1. cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
2. avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
3. avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
4. atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
I. la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
II. la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
Sempre fino al 31 maggio 2020 sono sospese le notifiche di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.· CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA E CONGEDI PER LAVORATORI
Per tutte le aziende, anche quelle escluse dagli ammortizzatori sociali con meno di 5 dipendenti, sarà possibile accedere agli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione ecc.). Le modalità di tale richiesta saranno comunicate nel Decreto e nelle successive Circolari esplicative Inps, quindi occorrerà ancora del tempo ma dalle anticipazioni è chiaro che questa nuova modalità di cassa integrazione sarà retrodatata. Consigliamo nel frattempo ai datori di lavoro di favorire la fruizione di Ferie e Congedi Ordinari.
A breve uscirà anche la possibilità di un nuovo congedo parentale pagato al 50% per genitori con figli fino a 12 anni dalla durata di 15 giorni, inoltre verranno aumentati i permessi legge 104/92 di ulteriori 12 giornate mensili per chi assiste una persona con handicap per i mesi di marzo e aprile.· INDENNITÀ AUTONOMI, PROFESSIONISTI, CO.CO.CO., LAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO
È riconosciuta un’indennità di 600 euro a marzo per oltre 4,8 milioni di autonomi, che potrà essere prorogata in un successivo decreto e vale circa 3 miliardi. Interessa liberi professionisti titolari di partita Iva (attiva al 23 febbraio), co.co.co iscritti alla gestione separata, autonomi delle gestioni speciali Ago, imprenditori iscritti alle gestioni INPS commercianti e/o artigiani, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (senza lavoro dal 1° gennaio 2019), operai agricoli a tempo determinato (con 50 giornate lavorate nel 2019) e lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi versati al Fondo pensioni e redditi entro 50mila euro). Per poter usufruire del bonus questi soggetti non devono essere titolare di pensione o essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per accedere all’indennità sarà necessario presentare apposita Domanda sul sito INPS (seguirà successiva comunicazione per le relative modalità).
Sono quindi esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Il Ministro dell’Economia a tuttavia annunciato la possibile estensione, anche a tali soggetti, delle misure prima richiamate, grazie alla partecipazione delle Casse private.· MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La sospensione va richiesta via PEC alla banca.
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.· MUTUI PRIMA CASA
Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti; la misura – che resterà in vigore per 9 mesi – è peraltro subordinata alla presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Nessun obbligo di presentare l’ISEE.
Rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi informazione.
Vi ricordiamo che per qualsiasi urgenza e necessità potete contattarci ai seguenti indirizzi e-mail, sarete prontamente richiamati:
francesco.maniglia@studiommr.it;
luca.marchioro@studiommr.it;
nicola.riggi@studiommr.it;Con i migliori saluti.Elabora Società CooperativaStudio Associato Maniglia Marchioro Riggi
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