Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 prevede la sospensione dei versamenti di Imposta sul valore aggiunto, ritenute sul personale dipendente e assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi in scadenza ad aprile e maggio 2020 a condizione che:
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni (nel 2019), è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel confronto tra marzo 2019 e marzo 2020 per i versamenti in scadenza al 16 aprile 2020 e tra aprile 2019 e aprile 2020 per i versamenti al 16 maggio 2020;
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi sempre con i confronti tra i mesi come nel punto precedente.
Il decreto legge prevede, sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.
Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.
Al fine di poter aggiornare tempestivamente la Vs situazione vi invitiamo a far pervenire con urgenza ai vostri contabili di riferimento le fatture e i corrispettivi del mese di marzo 2020 e del primo trimestre 2020.
Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Con i migliori saluti.
Elabora Società Cooperativa
Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi