Gentili Clienti, riportiamo di seguito le novità in tema di sostegno alle imprese del c.d. “Decreto Ristori-bis” che amplia o modifica quanto previsto dal precedente “Decreto Ristori” ed oggetto della nostra circolare del 30 ottobre 2020.
1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.
Viene ampliata la platea dei destinatari del contributo a fondo perduto. L’elenco aggiornato e completo è contenuto nell’allegato 1 del Decreto Ristori-bis che alleghiamo alla presente.
Per i contribuenti che svolgo attività comprese nei codici ATECO 561030, 561041 e 563000 (bar, pasticcerie, gelaterie) il contributo previsto dal precedente decreto è incrementato di un ulteriore 50%, per un totale quindi pari al 200% di quanto ricevuto a titolo di fondo perduto nei mesi di luglio e agosto.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa all’interno della c.d. “Zona Rossa” e che svolgono una delle attività chiuse a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, è previsto un contributo a fondo perduto del 200% di quanto già ricevuto a titolo di fondo perduto nei precedenti mesi. L’elenco completo è contenuto nell’allegato 2 del Decreto Ristori-bis che alleghiamo alla presente.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto erogato a luglio e agosto, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente bancario già indicato nella precedente domanda.
2. CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO.
L’articolo 4 del decreto Ristori-bis estende il credito di imposta del 60% sugli affitti di immobili non abitativi per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche ai soggetti che operano nei settori riportati nell’allegato 2 al decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, e che hanno sede operativa nella c.d. “Zona Rossa”.
Le condizioni per ottenere il credito d’imposta sono le medesime dei precedenti mesi e le trovate nelle nostre precedenti circolari.
3. CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU.
Ampliato, anche ai soggetti che esercitano attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al Decreto Ristori-bis, la cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020, dovuta per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
4. SOSPENSIONE DELLE RITENUTE E DELL’IVA.
Per i soggetti che hanno subito la sospensione dell’attività in seguito al DPCM del 3 novembre 2020, e per i contribuenti che svolgono una delle attività il cui codice ATECO è presente nell’allegato 2 al decreto Ristori-bis e che hanno sede legale o operativa all’interno della c.d. “Zona Rossa” sono sospesi i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 relativi all’IVA e alle ritenute, comprese le addizionali regionali e comunali, operate sui redditi di lavoro dipendente.
5. SOSPENSIONE E RINVIO SECONDO ACCONTO TASSE.
I soggetti Isa interessati alle nuove limitazioni avente l’attività sospesa che operano nelle c.d. “Zone Rosse” possono beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell’acconto Ires, Irpef e Irap, indipendentemente dall’intervenuta riduzione del fatturato.
6. SOSPENSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.
L’art. 11 del Decreto Ristori-bis ha disposto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, dovuti nel mese di novembre 2020, quindi con scadenza nel citato periodo, a favore dei seguenti datori di lavoro privati:
– Soggetti che hanno unità produttive ed operative in qualsiasi area del territorio nazionale, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 del decreto Ristori-bis che alleghiamo;
– Soggetti che hanno unità produttive od operative nelle c.d. “Zone Rosse”, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del DL Ristori-bis.
Tutti i suddetti versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante quattro rate di pari importo scadenti il 16 di ogni mese, con versamento della prima rata sempre entro il 16 marzo 2021.
Attenzione, si fa presente che, il DL Ristori-bis nulla dice riguardo i versamenti dei contributi previdenziali INPS Artigiani e Commercianti e dei premi INAIL, che pertanto, al momento, non risultano sospesi e vanno versati entro l’ordinaria scadenza del 16 novembre 2020.
Con i migliori saluti,
Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi