Gentili Clienti, riportiamo di seguito le novità in tema di sostegno alle imprese del c.d. “Decreto Ristori-quater” del 30 novembre 2020.
- SOSPENSIONI VERSAMENTI MESE DI DICEMBRE.
L’art. 2 del Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157 c.d. “Ristori-Quater” prevede la sospensione dei versamenti da effettuarsi nel mese di dicembre per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- Ovunque localizzati, se hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e se, nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di al meno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
- Ovunque localizzati, e indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dell’ammontare dei ricavi o compensi nel 2019, se esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020; a titolo esemplificativo e non esaustivo stiamo parlando di palestre, piscine, discoteche, sale giochi, teatri, musei, ecc.
- Che esercitano le attività dei servizi di ristorazione e hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse” come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministero della Salute.
- Che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 ai decreti Ristori-bis e Ristori-ter, ovvero che esercitano l’attività alberghiera e l’attività di agenzia di viaggio se hanno sede legale o operativa all’interno della c.d. “Zona Rossa” come individuate alla data del 26 novembre 2020 dalle apposite ordinanze del Ministero della Salute.
- Che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte e professione in data successiva al 30 novembre 2019, senza ulteriori condizioni.
Per tutti questi soggetti sono dunque rinviabili i seguenti versamenti:
- I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF, nonché i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) in scadenza il 16 dicembre 2020;
- I versamenti dell’IVA riferita al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020;
- L’acconto IVA, in scadenza il 28 dicembre 2020.
Tutti i suddetti versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante quattro rate di pari importo scadenti il 16 di ogni mese, con versamento della prima rata sempre entro il 16 marzo 2021.
- PROROGA DEI TERMINI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA.
Le rate già sospese dai vari decreti COVID per la definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e stralcio) che dovevano essere saldate al 10 dicembre 2020 sono prorogate al 1° marzo 2021.
- AMPLIAMENTO CODICI ATECO PER IL FONDO PERDUTO.
Viene ampliata la platea dei destinatari del contributo a fondo perduto. L’elenco aggiornato e completo è contenuto nell’allegato 1 del Decreto Ristori-quater che riportiamo di seguito. Sostanzialmente sono stati inseriti alcuni codici di agenti e rappresentanti di commercio e i venditori porta a porta.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto erogato a luglio e agosto, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente bancario già indicato nella precedente domanda.
Allegato 1
CODICE ATECO | DESCRIZIONE | % |
461201 | Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti | 100% |
461403 | Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio | 100% |
461501 | Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche | 100% |
461503 | Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera | 100% |
461505 | Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili | 100% |
461506 | Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
461507 | Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta | 100% |
461601 | Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento | 100% |
461602 | Agenti e rappresentanti di pellicce | 100% |
461603 | Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria) | 100% |
461604 | Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima | 100% |
461605 | Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori | 100% |
461606 | Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio | 100% |
461607 | Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi | 100% |
461608 | Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
461609 | Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle | 100% |
461701 | Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati | 100% |
461702 | Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi | 100% |
461703 | Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi | 100% |
461704 | Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari | 100% |
461705 | Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari | 100% |
461706 | Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi | 100% |
461707 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco | 100% |
461708 | Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
461709 | Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco | 100% |
461822 | Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici | 100% |
461892 | Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria | 100% |
461893 | Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi | 100% |
461896 | Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria | 100% |
461897 | Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) | 100% |
461901 | Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
461902 | Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
461903 | Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno | 100% |
- MODIFICHE ALL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI.
Per tutte le domande di rateizzazione delle cartelle, presentate dopo l’entrata in vigore del decreto ed entro la fine del 2021, il limite di importo oltre il quale occorre documentare, con l’esibizione dell’ISEE oppure con i dati di bilancio, lo stato di difficoltà del debitore, viene elevato da 60mila a 100mila euro.
Relativamente alle domande prodotte entro 31 dicembre 2021, la condizione di decadenza dalla dilazione si realizza solo con l’omissione di 10 rate, anche non consecutive, in luogo delle ordinarie 5.
Per i debitori che già prima dell’8 marzo scorso (data di inizio della sospensione dei pagamenti) erano incorsi nella decadenza da un piano di dilazione, si stabilisce, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021 che la concessione della nuova rateazione non sia subordinata al pagamento delle rate scadute. Potranno così essere accorpati, se del caso, debiti vecchi (cioè ante 8 marzo) e nuovi (cioè successivi a tale data) in un unico piano di rientro.
Infine, il decreto Ristori-quater prevede che, anche i debitori decaduti dalla rottamazione uno e bis alla data del 31 dicembre 2019 sono ammessi alla richiesta di una nuova rateazione, alla pari di ciò che è stato disposto per i decaduti dalla rottamazione ter.
- INDENNITA’ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE.
L’art. 9 del decreto legge Ristori-quater ripropone un’indennità pari a 1.000,00 per i seguenti soggetti che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:
- Lavoratori stagionali del turismo;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi privi di partita iva cessati;
- Incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo.
Con i migliori saluti,
Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi