Decreto Sostegni

Gentili Clienti, riportiamo di seguito le novità in tema di sostegno alle imprese del c.d. “Decreto Sostegni” del 23 marzo 2021.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SOGGETTI IVA CON RICAVI/COMPENSI FINO A 10 MLN DI EURO.

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agricola, titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2020.
Sono altresì inclusi quali possibili beneficiari del contributo, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.
Al fine di determinare correttamente il differenziale, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 come segue:

  1. 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori 400.000 euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1 milione di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e inferiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

È comunque previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi. Il contributo, a scelta del contribuente, può essere riconosciuto nella sua totalità in forma di credito d’imposta.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Non possono accedere al contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Viene demandato a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l’art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L’importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.

Nelle prossime ore, i soggetti che hanno diritto a percepire il contributo di cui sopra, riceveranno da I-Services Soc. Coop. la delega per la presentazione telematica dell’istanza da completare con l’IBAN del conto corrente sul quale si vuole ricevere l’accredito, firmare e restituire per poter inviare la richiesta.

 

 SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

È stata prorogata la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS la cui scadenza era originariamente prevista tra l’08.03.2020 e il 28.02.2021. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto, la sospensione riguarderà anche le scadenze comprese tra l’01.03.2021 e il 30.04.2021.
Le rate sospese andranno versate tutte entro il 31.05.2021.

 

PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

Con riferimento ai carichi affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione dei versamenti (quindi nel periodo compreso tra l’08.03.2020 e il 30.04.2021) e fino al 31.12.2021, viene disposta la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.

 

VARIAZIONE TERMINI VERSAMENTO ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E C.D. “SALDO E STRALCIO”

La normativa precedente prevedeva l’obbligo di versamento delle rate scadute nel 2020 relative sia alla procedura di rottamazione che al c.d. “saldo e stralcio” entro il prossimo 1° marzo 2021.Con il Decreto “Sostegni”, invece, viene previsto che:
Le rate scadute nel 2020 andranno versate entro il 31 luglio 2021;
Le rate scadute il 28 febbraio 2021 o in scadenza i prossimi 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, andranno versate entro il 30 novembre 2021.
Alle scadenze rinviate si applica la tolleranza dei cinque giorni normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

I soggetti titolari di partita Iva attiva alla data dell’entrata in vigore del DL “Sostegni” che abbiano subito una riduzione del volume d’affari 2020 rispetto a quello del 2019 almeno pari al 30%, possono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e al 2018.
Aderendo a tale possibilità, si otterrà lo stralcio delle sanzioni amministrative e delle altre somme aggiuntive dovute con riferimento alle somme derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi.
I destinatari di tale agevolazione riceveranno comunicazione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

È previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti che, alla data di entrata in vigore del DL “Sostegni”, risultano inferiori a 5.000 Euro.
Le cartelle agevolabili sono quelle affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Lo stralcio non si applica:

  • all’Iva dovuta sulle importazioni;
  • alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato di cui si è indebitamente beneficiato;
  • alle somme dovute a seguito di una pronuncia di condanna da parte della Corte dei Conti;
  • alle somme dovute a titolo di multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

I soggetti che possono beneficiare dell’annullamento sono i contribuenti che nel 2019 (o, per le società, nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019) hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 Euro.
Si precisa che fino alla data dell’annullamento, le rate in scadenza non sono comunque dovute.

 

Con i migliori saluti,

Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi

 

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