Novità “Decreto Sostegni-Bis”

Lissone, 04 giugno 2021

Gentili Clienti, riportiamo di seguito le novità contenute nel DL 73/2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis” del 25 maggio 2021 in materia fiscale e di agevolazioni.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO.

L’art. 1 del DL 73/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA, articolato sostanzialmente in tre componenti:

  • un contributo “automatico” pari a quello dell’art. 1 del DL 41/2021 (“Sostegni”);
  • se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento;
  • un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d’esercizio. Attualmente in attesa di autorizzazione da parte dell’unione Europea e di ulteriori definizioni da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

CONTRIBUTO “AUTOMATICO”.

Il contributo “automatico” è riconosciuto ai soggetti che:

  • hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);
  • hanno presentato l’istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).

Il nuovo contributo:

  • spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”);
  • è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

CONTRIBUTO “ALTERNATIVO”.

In alternativa al contributo automatico, è possibile beneficiare di un contributo calcolato su un differente periodo temporale.

Soggetti beneficiari

Tale contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall’1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall’1.4.2019 al 31.3.2020.

Misura del contributo

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e quello relativo al periodo 1.4.2019-31.3.2020 le seguenti percentuali:

    • 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
    • 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
    • 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
    • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
    • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato applicando alla suddetta differenza le seguenti percentuali:

      • 90%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
      • 70%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
      • 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
      • 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
      • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno stabiliti con un apposito provvedimento.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

      • direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;
      • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Coordinamento con il contributo “automatico”

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO.

Viene introdotta una “nuova versione” del credito d’imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall’art. 28 del DL 34/2020.

Il “nuovo” credito d’imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:

      • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021 (anno 2019, per i soggetti “solari”);
      • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Rispetto al credito d’imposta spettante per il 2020, cambia, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il limite massimo di ricavi/compensi che consente l’accesso al beneficio, che passa da 5 a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti “solari”).

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il “nuovo” credito d’imposta spetta nella:

      • misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
      • misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
      • misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Per quanto concerne le condizioni di applicazione del credito d’imposta, il decreto “Sostegni-bis” introduce alcune novità in relazione alla condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d’imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, “a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.

Rispetto al credito d’imposta 2020 previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, cambiano:

      • sia l’ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
      • sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. “anno pandemico”, dovendo confrontare l’ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con quello riferito al periodo “pre-pandemia” 1.4.2019 – 31.3.2020;
      • sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall’art. 28 del DL 34/2020), bensì sull’ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.

Potranno quindi beneficiare del credito d’imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020.

Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019.

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E TAMPONI.

Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per la sanificazione in favore di:

      • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
      • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
      • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute:

      • nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
      • per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI – POSSIBILITA’ DI UTILIZZO IN UN’UNICA SOLUZIONE.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un’unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16.11.2020-31.12.2021, investimenti in beni strumentali materiali “ordinari”.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021 E 2022.

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all’art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Il beneficio è riconosciuto:

      • entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25 milioni per la radio e TV);
      • nel rispetto del regolamento comunitario “de minimis”.

Per l’anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d’imposta va presentata dall’1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – PROROGA.

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive, di cui all’art. 81 del DL 104/2020, si applica anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall’1.1.2021 al 31.12.2021.

CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI – PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO.

Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell’art. 9 del DL 73/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.7.2021 (che slitta al 2.8.2021 in quanto il 31 luglio cade di sabato).

Prima del DL 73/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 30.4.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021.

Entro il 2.8.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.

AVVISI DI ADDEBITO INPS

Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiedere la dilazione.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI

Il DL 73/2021 prevede espressamente che se le somme intimate con accertamento esecutivo scadono dall’8.3.2020 al 30.6.2021, il pagamento può avvenire entro il 2.8.2021.

RATE DA DILAZIONE DEI RUOLI

Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo, oppure derivanti da accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8.3.2020 al 30.6.2021, vanno pagate in unica soluzione entro il 2.8.2021.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ ESECUTIVE E CAUTELARI.

Dall’8.3.2020 al 30.6.2021 sono sospese le attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche).

Rimangono validi i pignoramenti e le altre misure eventualmente già disposte.

BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Per effetto del DL 73/2021, tale procedura è sospesa sino al 30.6.2021.

Rimangono validi i pignoramenti già eseguiti.

AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DI SOGGETTI CON MENO DI 36 ANNI.

L’art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021 prevede una nuova agevolazione per l’acquisto della “prima casa” di abitazione, per i soggetti:

      • che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
      • con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo, nonché nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 30.6.2022.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE.

L’art. 13 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e del Fondo di Garanzia PMI, rimodulandone l’operatività per favorire una graduale riduzione delle misure.

PROROGA MORATORIA PER LE PMI.

L’art. 16 del DL 73/2021 proroga al 31.12.2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 co. 2 del DL 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).

La proroga opera su comunicazione dell’impresa beneficiaria, da effettuare entro il 15.6.2021.

 

Con i migliori saluti,

Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi

 

Comments (1)

  1. Buongiorno,
    come posso sapere se la mia posizione rientra nella casistica per accedere al contributo automatico oppure a quello alternativo? Potrebbe verificare direttamente un vostro incaricato?
    Grazie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Studio MMR

Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi