Novità fiscali 2024

Lissone, 14 febbraio 2024

Gentili Clienti,
riportiamo di seguito le novità fiscali dell’anno 2024 che derivano dai seguenti provvedimenti legislativi:
– DLgs. 30.12.2023 n. 216 attuativo della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 09.08.2023 n. 111;
– L. 30.12.2023 n. 213 (Legge di bilancio 2024);
– DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. decreto legislativo “Adempimenti”).

1. REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO.
A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:

  • sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
    La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
    Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.
    Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
  • dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
  • di un’imposta sostitutiva al 18% dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
    Nel caso di iscrizione di esistenze finali, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
    L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”).
    Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
    L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.
    La regolarizzazione:
  • non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
  • non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024.
    I valori risultanti dall’adeguamento:
  • sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
  • nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.

2. RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (QUOTATE E NON QUOTATE).

  • Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili).
    Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
    La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
    L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
  • per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

3. CESSIONE DI FABBRICATI CON INTERVENTI DI SUPERBONUS – PLUSVALENZA.

A decorrere dall’1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Sono esplicitamente esclusi gli immobili:

  • acquisiti per successione;
  • che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.
    Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l’art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
  • se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
    Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
    Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.

4. LOCAZIONI BREVI – AUMENTO DELL’ALIQUOTA AL 26%.

Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.
Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Sono assimilati alle locazioni brevi:
i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).
La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta.
La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).
La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.
Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:

  • si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
  • si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
  • non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.

In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.
La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:

  • operare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario;
  • versarla all’Erario;
  • effettuare la relativa certificazione.

La legge di bilancio 2024 non modifica l’ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d’imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell’IRPEF). Dall’1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.

5. VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI SUPERBONUS.

Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è consentito all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.
Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.

6. INTERVENTI “EDILIZI” – AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI “PARLANTI”.

A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici per gli interventi edilizi (es. superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa 50% e bonus barriere architettoniche 75%) salirà dall’8% all’11%.

7. RITENUTE SULLE PROVVIGIONI PERCEPITE DAGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE.

Dall’1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite:

  • dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

8. FRINGE BENEFIT 2024 – INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE.

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
    Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

9. RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati nell’anno 2024.

10. NUOVE ALIQUOTE IVIE E IVAFE.

Si prevede l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dall’1.1.2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

11. RUOLI SCADUTI PER IMPORTI SUPERIORI A 100.000 EURO – DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24.

Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.
Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.
Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024.
Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

12. PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENETI COMPENSAZIONI – ESTENSIONE OBBLIGO DI UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” o “F24 intermediari”) per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.
L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.7.2024.
In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS e dall’INAIL.

13. PIGNORAMENTI PRESSO TERZI – EFFICIENTAMENTO.

Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo.
L’Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta

14. MODIFICHE AD ALIQUOTE IVA.

Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l’anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
Inoltre, è innalzata dal 5% al 10% l’aliquota IVA per:

  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);
  • i pannolini per bambini.
    È innalzata dal 5% al 22% l’aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
    Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, e per le coppette mestruali, l’aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.

15. SGRAVIO IVA TAX FREE SHOPPING.

Viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell’IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. “tax free shopping”).
Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall’1.1.2024.

16. RIDUZIONE DEL CANONE RAI.

Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l’abbonamento alla televisione per uso privato per l’anno 2024

17. RINVIO DI “PLASTIC TAX” E “SUGAR TAX”.

  • È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.7.2024 dell’efficacia delle disposizioni relative:
    all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

18. MODIFICA AGLI SCAGLIONI E ALLE ALIQUOTE IRPEF.

L’art. 1 co. 1 del DLgs. 216/2023 riduce da quattro a tre, per il solo periodo d’imposta 2024, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR.
In particolare, per il solo periodo d’imposta 2024, si applica la seguente articolazione:

  • fino a 28.000,00 euro: 23%;
  • oltre 28.000,00 e fino a 50.000,00 euro: 35%;
  • oltre 50.000,00 euro: 43%.

In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11 co. 1 del TUIR fino al periodo d’imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro.

FINO AL PERIODO D’IMPOSTA 2023 PERIODO D’IMPOSTA 2024
Scaglioni di reddito imponibile (in euro) Aliquota Scaglioni di reddito imponibile (in euro) Aliquota
Fino a 15.000 23% Fino a 28.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 35% Oltre 28.000 e fino a 50.000 35%
Oltre 50.000 43% Oltre 50.000 43%

L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, con un risparmio massimo di 260,00 euro (13.000,00 × 2%).

19. DETRAZIONI PER ONERI – INTRODUZIONE DI UNA “FRANCHIGIA”.

L’art. 2 del DLgs. 216/2023 introduce una riduzione, pari a 260,00 euro, delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d’imposta 2024 ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, in relazione:

  • agli oneri la cui detraibilità è fissata in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
  • alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici per le quali spetta una detrazione del 26%;
  • ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi per i quali spetta una detrazione del 90%.

La suddetta riduzione di 260,00 euro dell’ammontare delle detrazioni per oneri si aggiunge alla precedente parametrazione delle detrazioni all’ammontare del reddito complessivo del contribuente, qualora tale reddito sia superiore a 120.000,00 euro e fino a 240.000,00 euro.

20. ABROGAZIONE DELL’ACE.

L’art. 5 del DLgs. 216/2023 dispone l’abrogazione dell’ACE (aiuto alla crescita economica) nell’ottica della ridefinizione delle agevolazioni fiscali spettanti alle imprese.
L’agevolazione non trova più applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023. Si tratta, quindi del:

  • periodo d’imposta 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • periodo d’imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi “a cavallo”.

Prendendo a riferimento i soggetti “solari”, dal 2024 non avranno più alcun effetto né (in positivo) i conferimenti in denaro dei soci e gli accantonamenti di utili a riserva, né (in negativo) le distribuzioni di riserve pregresse ai soci.

21. ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER FORFETTARI E MINIMI.

Viene previsto l’esonero dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (CU) per i compensi, comunque denominati, corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfettario e il regime di vantaggio c.d. regime dei minimi.
La nuova disposizione opera a decorrere dall’anno d’imposta 2024, ossia dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate nel 2025 con riguardo all’annualità 2024. Ciò si pone in linea con l’operatività generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica via SDI dal primo gennaio 2024.

22. SOSPENSIONE DELLE COMUNICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER I MESI DI AGOSTO E DICEMBRE.

Si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle Entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.

23. SEMESTRALE L’INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA.

Dopo diversi rinvii è stata definitivamente accantonata la scadenza mensile per l’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS). Quindi, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, per la predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

24. PAGAMENTI RICORRENTI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.

In caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateizzazioni dei versamenti delle imposte o del pagamento dei controlli automatizzati c.d. avvisi bonari) si prevede la possibilità di inviare in un’unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all’addebito in conto. L’Agenzia procederà alle singole scadenze all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione.

Per eventuali approfondimenti su specifiche tematiche di vostro interesse vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento.

Con i migliori saluti,
Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi

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