Gentili Clienti,
la legge 23 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio di bilancio 2023) ha previsto una definizione agevolata degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022.
Le violazioni sanabili sono quelle “formali”, cioè quelle che non incidono sulla determinazione della base imponibile di IRES, IRPEF, IRAP e IVA, sulla relativa imposta e sul versamento del tributo.
Gli anni per cui è possibile usufruire della sanatoria sono il 2022 (fino al 31.10.2022) e tutti gli anni precedenti ancora passibili di accertamento.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le violazioni sanabili:
- Tardivo invio delle fatture e dei corrispettivi oltre i 12 giorni dalla data della fattura e del corrispettivo;
- l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto IVA;
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza se non vi è stato danno per Erario;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta e assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- l’irregolare applicazione delle disposizioni sul reverse charge se l’imposta risulta assolta;
- l’omessa o irregolare indicazione dei costi black list in dichiarazione;
- l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto.
Per poter fruire della definizione agevolata, entro il 31.10.2023, come prorogato dal DL n. 34 del 2023, è necessario versare l’importo di 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta e rimuovere l’irregolarità o l’omissione, effettuando l’adempimento omesso o rieseguendo quello irregolare, entro il 31.3.2024.
Quanti sono interessati ad usufruire della definizione in commento sono pregati di comunicarlo al proprio contabile, mentre per ulteriori informazioni possono contattare il proprio professionista di riferimento.
Con i migliori saluti,
Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi