Lissone, 24 giugno 2022
Gentili Clienti,
riportiamo di seguito alcune novità fiscali in vigore dal 1° luglio 2022 salvo proroghe dell’ultima ora.
1. OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER MINIMI E FORFETTARI.
A decorrere dal primo luglio 2022, anche i soggetti che godono dei regimi minimi e forfettari dovranno emettere la fattura elettronica in formato xml, utilizzando il Sistema di Interscambio.
Rimangono esonerati quei soggetti minimi e forfettari che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a euro 25.000. Pertanto, un soggetto in regime forfettario che abbia iniziato l’attività al 1° maggio 2021 e che abbia percepito nell’anno compensi nell’anno per 20.000 euro, dovrà emettere fattura elettronica dal 1° luglio 2022 in quanto il reddito ragguagliato ad anno ammonta a 30.000 euro.
Per i soggetti con ricavi o compensi pari o inferiori al valore di 25.000 euro l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica rimane valido fino al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo che i termini di emissione della fattura elettronica sono di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione per le fatture immediate e il quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione per le fatture differite.
Ai soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso dal 1° luglio 2022, per il solo terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 non si applicano le sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Quindi, per il solo terzo trimestre le operazioni effettuate nel mese di luglio possono essere fatturate entro il 31 agosto senza applicazione di sanzioni, quelle effettuate ad agosto possono essere fatturate entro il 30 settembre e quelle effettuate a settembre entro il 31 ottobre 2022. Le fatture relative alle operazioni effettuate nel mese di ottobre dovranno invece essere emesse entro 12 giorni dall’effettuazione se “immediate” oppure entro il 15 novembre se “differite”.
Ricordiamo infine che la fatturazione elettronica in regime dei minimi o forfettario fuori campo iva porta all’applicazione dell’imposta di bollo di 2 euro con spunta “SI” del campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica, se l’importo fatturato supera i 77,47 euro
Per ottenere il software per la fatturazione elettronica vi invitiamo a contattare il nostro partner I-Service Soc. Coop. allo 03621793433 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
2. ABOLIZIONE ESTEROMETRO ED OBBLIGO DI INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA PER LE FATTURE ESTERE EMESSE E RICEVUTE.
Dal 1.07.2022, viene abolito l’esterometro e i dati relativi alle operazioni nei confronti di soggetti non stabiliti saranno obbligatoriamente trasmessi con fattura elettronica con codice destinatario “XXXXXXX”, mentre i dati relativi alle fatture cartacee ricevute da soggetti non stabiliti dovranno essere comunicate con l’emissione di autofatture in formato xml tramite il Sistema di Interscambio e saranno identificate dai codici “tipo documento” “TD17”, “TD18” e “TD19”, rispettivamente per: acquisti di servizi esteri, acquisti di beni intra-comunitari e acquisti di beni già presenti sul territorio nazionale.
3. SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI.
Entro il 30 giugno commercianti e studi professionali dovranno dotarsi del Pos e accettare pagamenti con moneta elettronica (carta di credito e di debito).
La novità in materia fiscale è stata introdotta dal decreto legge 36/2022 (cosiddetto “decreto Pnrr 2”, articolo 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto ha anticipato al 30 giugno (anziché 1° gennaio 2023) le sanzioni per gli esercenti e i professionisti che rifiutano i pagamenti con il Pos.
Chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, del Pos e accettare pagamenti elettronici.
Nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti di questi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Con i migliori saluti,
Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi