Lissone, 18 marzo 2025
Gentili Clienti,
vi informiamo che ai sensi della legge 30 dicembre 2023 n. 213, a partire dal 31 marzo 2025, tutte le imprese con sede legale in Italia, o con una stabile organizzazione nel territorio nazionale e iscritte al Registro delle Imprese, sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi catastrofali.
Eventi coperti:
La copertura assicurativa deve includere danni causati da:
• Terremoti
• Alluvioni
• Frane
• Inondazioni
• Esondazioni
Beni soggetti all’obbligo assicurativo:
L’obbligo riguarda le immobilizzazioni materiali dell’impresa, ovvero:
• Terreni e fabbricati (comprese opere murarie e impianti pertinenziali)
• Impianti e macchinari
• Attrezzature industriali e commerciali
È importante notare che beni come il magazzino (parte dell’attivo circolante), automezzi, mobili, arredi e macchine d’ufficio non rientrano nell’obbligo assicurativo.
Le imprese che utilizzano capannoni in affitto sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni da eventi catastrofali relativi a tali beni.
Responsabilità tra proprietario e locatario:
In caso di capannoni in affitto, è importante definire chiaramente nel contratto di locazione le responsabilità relative all’assicurazione contro eventi catastrofali. Sebbene la legge obblighi l’impresa utilizzatrice (locataria) a stipulare la polizza, è consigliabile che sia il proprietario del capannone a provvedere all’assicurazione, includendo una clausola nel contratto che preveda il rimborso del premio da parte del locatario. Questo approccio garantisce una copertura adeguata del bene e chiarisce le responsabilità di entrambe le parti.
Esenzioni:
Sono esentate dall’obbligo:
• Le imprese agricole, in quanto soggette a una disciplina specifica.
• Le imprese i cui beni immobili presentano abusi edilizi o sono stati costruiti senza le necessarie autorizzazioni.
Sanzioni per inadempienza:
Non è prevista una sanzione diretta ma solo indiretta, cioè le imprese che non adempiono all’obbligo assicurativo possono subire conseguenze nell’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, inclusi quelli previsti in occasione di eventi calamitosi.
Per eventuali approfondimenti vi invitiamo a contattare il Vostro assicuratore di fiducia.
Con i migliori saluti,
Studio Associato Maniglia Marchioro Riggi